La notificazione della proposta di compensazione, prospettando la ripresa dell’esecuzione forzata esattoriale in caso di mancata accettazione – nel termine di sessanta giorni – dell’invito a compensare i propri crediti di natura tributaria con i debiti iscritti a ruolo dall’Agente della riscossione, legittima l’impugnazione dell’estratto di ruolo configurando la sussistenza dell’interesse ad agire “qualificato” previsto dall’art. 12, c. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973.
È quanto affermato dalla C.G.T. I° di Ferrara la quale, con sentenza del 5 dicembre 2023, ha confermato l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo a seguito della notificazione di una proposta di transazione, la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva, determinando l’interesse all’impugnativa.
Come è noto, l’art. 12, c. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973 (come introdotto dall’art. 3-bis – d.l. 21.10.2021, n. 146, conv. in legge 17 dic. 2021, n. 215) ha stabilito che l’estratto di ruolo non è più direttamente impugnabile salvo che in tre ipotesi eccezionali: (i) qualora il debito tributario possa precludere la partecipazione a gare d’appalto con la pubblica amministrazione; (ii) quando non sia possibile la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione; (iii) nel caso di perdita, anche potenziale, di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, secondo i Giudici emiliani la circostanza che al contribuente sia preclusa la procedura di compensazione dei propri crediti di cui all’art. 31 del d.l. n. 78/2010 e, in caso di rifiuto della “proposta di compensazione” ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, vengano riprese le procedure di riscossione ed esecuzione esattoriale coattiva, configura l’interesse in capo al contribuente a proporre ricorso avverso l’estratto di ruolo.
Tale interesse, prosegue il Collegio ferrarese, coincide, da un lato, nella “perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione” di cui al richiamato art. 12, c. 4-bis, ossia nell’impossibilità di autocompensazione con propri crediti come previsto dall’art. 31 del d.l. n. 78/2010 a mente del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento”.
Dall’altro, detto interesse coincide nella minacciata ripresa dell’esecuzione forzata esattoriale una volta che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della “comunicazione di compensazione”. In altre parole, una volta notificata la comunicazione di compensazione in parola, sorge l’interesse del contribuente ad impugnare l’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento in esso elencate laddove intenda prevenire il pregiudizio che gli deriverebbe dalla notificazione di un pignoramento presso terzi.
La decisione è di notevole interesse perché consente a tutte le imprese e i liberi professionisti che hanno l’interesse all’autocompensazione di un credito di natura tributaria a non subire, da un lato, il pignoramento del proprio conto corrente e ad impugnare, dall’altro, l’estratto di ruolo per vedersi annullare il debito tributario nella misura in cui non dovuto

