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La proposta di compensazione dell’Agente della riscossione è impugnabile davanti al giudice tributario

La proposta di compensazione tra il credito tributario ed il debito iscritto a ruolo emessa ai sensi dell’art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice tributario se si eccepisce la prescrizione del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24638 del 19 ottobre 2017 secondo la quale «una interpretazione estensiva del principio di diritto enunciato porta a consentire la possibilità di impugnare il credito iscritto a ruolo portato da una proposta di transazione, per una causa di estinzione del medesimo credito fiscale».

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il pregiudizio che deriverebbe dalla mancata accettazione della proposta di compensazione, consistente, in fattispecie, nella prosecuzione ad opera dell’Agente della riscossione dell’azione esecutiva mediante la successiva notificazione dell’Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 e del pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis del medesimo decreto, fa sorgere l’interesse all’impugnazione.

Conseguentemente, l’unico modo per evitare il pregiudizio che deriverebbe dal pignoramento del conto corrente o dalla iscrizione di ipoteca esattoriale su un bene immobile del contribuente è quello di attribuire alla “proposta di compensazione” autonoma impugnabilità.

Va, infatti, precisato che a seguito della procedura di cui all’art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 l’Agente della riscossione, ricevuta la segnalazione da parte dell’Ente creditore che deve procedere al rimborso del credito erariale, sospende l’azione riscossiva o esecutiva invitando il contribuente a comunicare – entro sessanta giorni – se intende accettare tale proposta.

In caso di rifiuto, cessano gli effetti della sospensione e riprende la possibilità per l’Agente della riscossione di procedere con il pignoramento del conto corrente o con l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili. I Giudici della Cassazione, dunque, ritenendo sussistente e concreto l’interesse del contribuente, hanno accolto il ricorso annullando la comunicazione di compensazione e, cosa più rilevante, il debito erariale vantato dall’Agenzia delle Entrate per intervenuta prescrizione.

Il suddetto principio è stato recentemente ribadito dalla C.G.T. I° di Caltanissetta che con sentenza del 21 dicembre 2022 ha riconosciuto l’autonoma impugnabilità della “comunicazione di compensazione” emessa ai sensi dell’art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 non soltanto per far valere la prescrizione, ma anche per rimettere in discussione la pretesa impositiva, ossia per eccepire la mancata notificazione di alcuna cartella di pagamento in essa indicata.

La pronuncia appare conforme all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione che ritiene ammissibile davanti al giudice tributario «l’opposizione ad un atto esecutivo che il contribuente assume viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria» (Vd. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13916 del 5.6.2017).

Ciò in quanto la “comunicazione di compensazione” in parola, al pari dell’intimazione di pagamento, contiene l’elencazione delle singole cartelle di pagamento su cui si fonda e la descrizione dettagliata del debito, indicando nello specifico “tipologia del tributo”, “anno di riferimento”, “debito scaduto”, “interessi di mora”, “oneri di riscossione” e l’avvertenza che “fino alla data di eventuale adesione alla compensazione continueranno a maturare gli oneri previsti dagli articoli 30 del d.P.R. n. 602/73 e 17 del d.lgs. n. 112/1999”. Essa, dunque, è idonea a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria o contributiva, contenendo l’esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono.

In definitiva, deve richiamarsi l’ormai consolidato principio secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa». (Vd. Cassazione, ordinanza n. 3315 del 19.2.2016).

Avv. Giuseppe Chiaramonte